(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 61 del 10 aprile 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1.
                  Principi, generalita' e finalita'
    1.  La  Regione, recependo la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge
quadro   in  materia  di  animali  di  affezione  e  prevenzione  del
randagismo",  e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela
degli  animali,  condanna  gli  atti  di  crudelta' contro di essi, i
maltrattamenti  ed  il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di
accattonaggio  ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine
di  favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare
la salute pubblica e l'ambiente.
    2.  I comuni, le province, le aziende unita' sanitarie locali, la
Regione,   con   la  collaborazione  delle  associazioni  zoofile  ed
animaliste  interessate  non  aventi  fini  di lucro, attuano, ognuno
nell'ambito  delle  proprie competenze, interventi ai sensi del comma
1, e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina,
al fine di prevenire il randagismo.